Quando l’odio diventa reato

L’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori creato dall’ex  capo della Polizia Antonio Manganelli, ha pubblicato un inserto contro l’odio e le discriminazioni dove invita ad essere compatti contro questi futuri possibili crimini, prevenendoli e contrastandoli serrando i controlli, ma anche la privacy, per il bene dei cittadini. La stretta si riflette sulle aziende informatiche che dovranno reagire con maggiore controllo e fermezza segnalando e contrastando contenuti di incitamento all’odio razziale e xenofobo, dell’odio di genere e di tutte le discriminazioni sociali attuate dai navigatoril I reati d’odio trovano normativa nella Direttiva 2012/29 dell’UE, la “Direttiva Vittime” art.90bis cp, imputabile secondo le “Bias Indicator”, gli “indicatori di pregiudizio, ma attuabile laddove non ci siano questi indicatori, una norma a discrezione normativa del giudice, questi indicatori sono:
  • Percezione della vittima/del testimone: la percezione della vittima (o degli eventuali testimoni) rispetto a quanto accaduto è un importante indicatore che dovrebbe dare, all’operatore di polizia, un ulteriore impulso nella ricerca di elementi oggettivi per determinare la possibile motivazione discriminatoria del reato;
  • commenti denigratori, gesti, dichiarazioni scritte, disegni, simboli e graffiti: spesso l’autore di un crimine d’odio intende evidenziare la motivazione di pregiudizio, non accettazione o, addirittura, di vero e proprio odio alla base del reato (non a caso gli hate crimes vengono anche definiti message crimes, ossia reati che inviano un messaggio);
  • > differenze tra autore e vittima per motivi etnici, religiosi o di altro tipo (ad esempio per orientamento sessuale): sono un indicatore significativo, soprattutto – ma non necessariamente – se la vittima appartiene (o è percepita come appartenente) a un cosiddetto gruppo di minoranza;
  • coinvolgimento di cosiddetti gruppi organizzati dell’odio (ossia, dediti a crimini d’odio o all’incitamento all’odio) o dei loro componenti: l’autore può anche non essere strutturalmente organico ad alcun gruppo del genere, ma condividerne l’ideologia ed i metodi violenti;
  • luogo: il reato è stato commesso nei pressi di un luogo di culto (sinagoga, moschea, chiesa cristiana) o di un locale prevalentemente frequentato da persone a rischio di discriminazione (persone Lgbti, migranti);
  • data, timing; il reato ha avuto luogo in occasione di una particolare ricorrenza, festa religiosa o altro evento di particolare significato per una comunità;
  • modelli/frequenza di crimini o incidenti avvenuti precedentemente: l’episodio è simile ad altri di analoga natura che si sono verificati in un dato periodo; ricorre un certo schema delittuoso, una serialità;
  • natura della violenza: nei crimini d’odio il livello di violenza può essere particolarmente elevato ed è spesso accompagnato da gravi offese fisiche o umiliazioni non di rado rese pubbliche, dallo stesso autore, attraverso il Web;
  • mancanza di altre motivazioni: alcune volte non vi sono motivi evidenti che possano giustificare la commissione del reato: la vittima e il sospettato non si conoscono, un eventuale litigio che possa aver innescato l’aggressione appare chiaramente pretestuoso, non vi è un movente economico, in tali casi quella discriminatoria potrebbe essere l’unica motivazione plausibile. how to smoke dabs
  • I simboli dell’odio: immagini e video con apologia di reato, simbologia ad esempio del Ku Klux Klan, immagini contro l’olocausto, croci fasciste, simboli nazisti ecc.

L’Italia ha ratificato le Convenzioni dell’ONU con la 645/1952  “Legge Scelba” a in seguito con la “Legge Reale” 654/1975 il dl 122/1993 (convertito con modificazioni dalla L. 205/1993, cosiddetta “Legge Mancino” che viene predisposto dal legislatore penale un compiuto sistema di contrasto del razzismo che, tra l’altro: criminalizza le manifestazioni esteriori e l’esibizione di emblemi e simboli razzisti (art. 2); contempla una severa disciplina per perquisizioni e sequestri quando si  proceda per reati di tale natura (art. 5); prevede la sospensione cautelativa e lo scioglimento di  associazioni/gruppi razzisti (art. 7) nonché sanzioni accessorie per i soggetti condannati (art. 1); e, in particolare, una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena fino alla metà) per tutti i reati commessi con finalità razziste o per agevolare le attività di associazioni/gruppi razzisti. Tale aggravante si sottrae al cosiddetto “bilanciamento” con le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti (salvo quella relativa alla minore età del reo) e, soprattutto, determina sempre la procedibilità d’ufficio (art. 6). Ai sensi del dlgs 21/2018, la cosiddetta “aggravante Mancino” (all’epoca art. 3 della legge) è divenuta l’art. 604ter cp.  che condanna i comportamenti razzisti, la convenzione dell’ONU  del 1948:

  • artt. 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti);
  • artt. 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione…);
  • artt. 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Nel 1950 anche l’Unione Europea attua la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (Cedu), all’art. 14 ha stabilito un esplicito “Divieto di discriminazione” che verrà implementata nella Convenzione, verrà generalizzata attraverso il Protocollo addizionale n.1210 (Roma, 4 novembre 2000) e la “Carta di Nizza”, proclamata il 7 dicembre 2000 inserendo il reato di negazionismo (art. 604bis, terzo comma cp) e della “Condizione di particolare vulnerabilità” della vittima (art. 90quater cpp) e il Protocollo addizionale alla “Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica”, che impegna gli Stati a considerare reati, quando vengano realizzati attraverso mezzi informatici: la disseminazione di materiale razzista e xenofobo, almeno nei casi in cui il materiale promuova o inciti alla violenza (art. 3 ); minacce e insulti di matrice razzista e xenofoba (artt. 4 e 5); la negazione, grave minimizzazione, approvazione o giustificazione del genocidio o di crimini contro l’umanità (art. 6). L’Italia ha sottoscritto, nel 2011, ma non ancora ratificato il Protocollo.

Nel mondo gli organi atti al controllo di queste normative son:

  • Un-Ohchr: Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani (https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx) È l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere e proteggere i diritti umani previsti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. È presieduta dall’Alto Commissario, che coordina le attività in materia di diritti umani in tutto il sistema Onu e supervisiona il Consiglio dei diritti umani.
  • Ecthr: Corte europea dei diritti dell’uomo                                 (https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home) Si pronuncia sui ricorsi individuali o statali inerenti a presunte violazioni dei diritti civili e politici stabiliti dalla Cedu. Le sentenze della Corte Edu, vincolanti per gli Stati interessati, hanno portato i governi a modificare legislazioni e prassi amministrative in molti settori.
  • Ecri: Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza                                            (https://www. coe.int/en/web/european-commissionagainst-racism-and-intolerance/home) È un organismo di monitoraggio dei diritti umani del Coe specializzato nella lotta al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo, all’intolleranza e alla discriminazione.
  • Coe: Consiglio d’Europa                                                                                           (https://www.coe.int/it/web/portal)                                                                                                            Il Coe è una organizzazione internazionale istituita per difendere i diritti umani nel continente. Tutti gli Stati membri del Coe hanno sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), un trattato concepito per proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto.
  • Osce-Odihr: Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa – Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani                                                   (https://www.osce.org/odihr)                                                                                                                        L’Osce-Odihr, che collabora con l’Oscad, fornisce assistenza agli Stati partecipanti ed alla società civile per promuovere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, la tolleranza e la non discriminazione. Invia propri osservatori in occasione di elezioni, supporta i Paesi dell’area in materia di legislazione ed ai fini dello sviluppo e del sostegno delle istituzioni democratiche.
  • Fra: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali                       (https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_it)                                                      La Fra è il centro di expertise dell’Unione in tema di diritti fondamentali. È una delle Agenzie dell’Ue istituite allo scopo di fornire consulenza specializzata alle istituzioni dell’Unione ed agli Stati membri. Promuove e protegge diritti di varia natura, tutti fondamentali per poter garantire una vita dignitosa ai cittadini Ue.
  • Commissione europea                                                                                (https://ec.europa.eu/info/index_it)                                                                                                          La Commissione europea è il braccio esecutivo dell’Ue. È l’unico organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei. Inoltre, attua le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Ue. In particolare: propone nuove leggi; gestisce le politiche e assegna i finanziamenti dell’Ue; assicura il rispetto della legislazione dell’Ue e la rappresenta sulla scena internazionale.