Quando l’odio diventa reato

L’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori creato dall’ex  capo della Polizia Antonio Manganelli, ha pubblicato un inserto contro l’odio e le discriminazioni dove invita ad essere compatti contro questi futuri possibili crimini, prevenendoli e contrastandoli serrando i controlli, ma anche la privacy, per il bene dei cittadini. La stretta si riflette sulle aziende informatiche che dovranno reagire con maggiore controllo e fermezza segnalando e contrastando contenuti di incitamento all’odio razziale e xenofobo, dell’odio di genere e di tutte le discriminazioni sociali attuate dai navigatoril I reati d’odio trovano normativa nella Direttiva 2012/29 dell’UE, la “Direttiva Vittime” art.90bis cp, imputabile secondo le “Bias Indicator”, gli “indicatori di pregiudizio, ma attuabile laddove non ci siano questi indicatori, una norma a discrezione normativa del giudice, questi indicatori sono:

L’Italia ha ratificato le Convenzioni dell’ONU con la 645/1952  “Legge Scelba” a in seguito con la “Legge Reale” 654/1975 il dl 122/1993 (convertito con modificazioni dalla L. 205/1993, cosiddetta “Legge Mancino” che viene predisposto dal legislatore penale un compiuto sistema di contrasto del razzismo che, tra l’altro: criminalizza le manifestazioni esteriori e l’esibizione di emblemi e simboli razzisti (art. 2); contempla una severa disciplina per perquisizioni e sequestri quando si  proceda per reati di tale natura (art. 5); prevede la sospensione cautelativa e lo scioglimento di  associazioni/gruppi razzisti (art. 7) nonché sanzioni accessorie per i soggetti condannati (art. 1); e, in particolare, una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena fino alla metà) per tutti i reati commessi con finalità razziste o per agevolare le attività di associazioni/gruppi razzisti. Tale aggravante si sottrae al cosiddetto “bilanciamento” con le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti (salvo quella relativa alla minore età del reo) e, soprattutto, determina sempre la procedibilità d’ufficio (art. 6). Ai sensi del dlgs 21/2018, la cosiddetta “aggravante Mancino” (all’epoca art. 3 della legge) è divenuta l’art. 604ter cp.  che condanna i comportamenti razzisti, la convenzione dell’ONU  del 1948:

Nel 1950 anche l’Unione Europea attua la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (Cedu), all’art. 14 ha stabilito un esplicito “Divieto di discriminazione” che verrà implementata nella Convenzione, verrà generalizzata attraverso il Protocollo addizionale n.1210 (Roma, 4 novembre 2000) e la “Carta di Nizza”, proclamata il 7 dicembre 2000 inserendo il reato di negazionismo (art. 604bis, terzo comma cp) e della “Condizione di particolare vulnerabilità” della vittima (art. 90quater cpp) e il Protocollo addizionale alla “Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica”, che impegna gli Stati a considerare reati, quando vengano realizzati attraverso mezzi informatici: la disseminazione di materiale razzista e xenofobo, almeno nei casi in cui il materiale promuova o inciti alla violenza (art. 3 ); minacce e insulti di matrice razzista e xenofoba (artt. 4 e 5); la negazione, grave minimizzazione, approvazione o giustificazione del genocidio o di crimini contro l’umanità (art. 6). L’Italia ha sottoscritto, nel 2011, ma non ancora ratificato il Protocollo.

Nel mondo gli organi atti al controllo di queste normative son: