Domicilio Digitale: obbligatorio comunicarlo al Registro Imprese e agli Ordini entro il 1 ottobre

Sanzioni salatissime per chi non comunica il domicilio digitale della propria impresa al Registro delle Imprese e al proprio Ordine, secondo l’ art. 37 del DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni), avviato con il DL 185/2008 e il DL 179/2012, sanzione raddoppiata per le imprese individuali, inoltre, per i professionisti c’è la sospensione dell’Albo dove sono iscritti.

Secondo l’ art. 16 comma 7 del DL 185/2008 i professionisti iscritti agli albi sono obbligati a comunicare agli ordini di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L’obbligatorietà coinvolge anche le imprese vecchie e di nuova costituzione (ex art. 16 commi 6 e 6 bis del DL 185/2008) e quelle individuali, art. 5 commi 1 e 2 del DL 179/2012.

In caso di non comunicazione la sanzione va dalle 103 euro ai 1032 euro, come previsto dall’art. 2603 c. c.

Le sanzioni sono applicate anche ai domicili inattivi.